S T A T U T O

Atto Notaio Rosario Picciotto del 17-2-1962 n.15324 Rep.

Modificato giuste deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 26.3.1962 e del 15.6.1990 e con atto a rogito Notaio Dott. Guido Monforte del 22 Dicembre 1998 n. Rep.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione della Cassa Edile

La Cassa Edile della Provincia di Messina continua la propria attività con la denominazione di "Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Messina", per gli scopi ed i compiti fissati dal presente Statuto, che sostituisce ad ogni effetto quello precedentemente in vigore.

Art. 2 – Sede, funzioni e durata

La Cassa ha la sua sede in Messina ed adempie alle proprie funzioni a favore dei lavoratori, compresi gli apprendisti, dipendenti dalle Imprese edili ed affini aventi sede o cantiere nel territorio della Provincia di Messina, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle Imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

La Cassa Edile è lo strumento per l’attuazione delle materie indicate nel presente Statuto, dei Contratti ed accordi collettivi stipulati tra l’ANCE, l’Intersind e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Fe.N.E.A.L. – UIL, F.I.L.C.A. – CISL, F.I.L.L.E.A. – CGIL), nonché tra il Gruppo Costruttori Edili dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Messina e la Fe.N.E.A.L. – UIL, F.I.L.C.A. – CISL e F.I.L.L.E.A. –CGIL di Messina e Provincia. Eventuali pattuizioni assunte, da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile.

La durata della Cassa è indeterminata nel tempo.

Art. 3 – Rappresentanza legale, domicilio e foro competente

La rappresentanza legale della Cassa spetta al Presidente del Comitato di Gestione.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all’attività della Cassa è competente il Foro di Messina

Art. 4 – Compiti

La Cassa provvede a:

la gestione dell’accantonamento per ferie, gratifica natalizia, riposi annui di cui alle norme del CCNL Edilizia e del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro della Provincia di Messina;

ogni altro compito congiuntamente affidato alle Associazioni nazionali e territoriali della Provincia di Messina aderenti alle richiamate Associazioni Nazionali di cui all’art. 2 del presente Statuto;

svolgere ogni altra forma di assicurazione sociale e di assistenza a favore dei lavoratori iscritti, mediante la concessione di provvidenze di carattere economico, morale, culturale.

Art. 5 – Prestazioni di Previdenza ed Assistenza

Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi nazionali di cui all’art. 2 del presente Statuto e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della circoscrizione di Messina aderenti alle richiamate associazioni.

Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell’esercizio accertate dal Comitato di Gestione.

La Cassa Edile dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti.

Art. 6 – Iscritti

Sono obbligatoriamente tenuti ad iscriversi alla cassa Edile i datori di lavoro ed i lavoratori associati alle Associazioni sindacali di cui all’Art. 2 del presente Statuto ovvero vincolati a norma dell’art. 36 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.

Art. 7 – Rapporto di iscrizione

Il rapporto di iscrizione presso la Cassa Edile ha inizio, con il rispetto delle relative modalità, dal giorno in cui l’operaio è assunto alle dipendenze di un’impresa di cui all’art. 2 la quale, in applicazione delle norme contrattuali e di legge vigenti, è tenuta ad iscrivere i propri dipendenti alla Cassa.

Il rapporto di iscrizione del lavoratore cessa per i seguenti motivi:

morte dell’iscritto;

passaggio dell’iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente un’attività diversa da quella edile ed affine;

cessazione di attività lavorativa dell’iscritto per invalidità o vecchiaia ai sensi di legge;

cessazione di attività della Cassa;

trascorsi 24 mesi dalla data dell’ultima erogazione effettuata dalla Cassa nei confronti dell’iscritto.

Art. 8 – Contributi e versamento alla Cassa

Le contribuzioni ed i versamenti alla Cassa Edile sono stabiliti dai Contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all’art. 2 e, nell’ambito di questi, dai contratti e dagli accordi stipulati tra le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della Provincia di Messina ad esse aderenti.

Il Comitato di Gestione della Cassa stabilisce le modalità di versamento dei contributi.

La quota del contributo a carico dell’operaio deve essere trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Il datore di lavoro è responsabile dell’esatto versamento sia della quota di contributo a proprio carico e sia di quella a carico del lavoratore.

Gli obblighi contributivi delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono inscindibili tra loro.

A carico dei datori di lavoro inadempienti alle norme predette, potranno essere presi quei provvedimenti che il Comitato di Gestione riterrà del caso, oltre quelli previsti dalla legge, nel caso di mancato versamento di quanto previsto dagli Accordi Nazionali e Provinciali stipulati dalle Organizzazioni di cui all’art. 2 del presente Statuto.

 

Titolo II

ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

Art. 9 – Organi Amministrativi e di Controllo

Sono organi della Cassa Edile:

il Comitato di Presidenza;

il Comitato di Gestione;

il Consiglio Generale;

il Collegio Sindacale;

Art. 10 – Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.

Uno fra i membri del Comitato di Gestione di cui all’art. 11 nominato dal Gruppo Costruttori Edili della Associazione degli Industriali della Provincia di Messina, assumerà la funzione di Presidente, su designazione del Gruppo medesimo.

Uno fra i membri del Comitato di Gestione di cui all’art. 11 nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente, secondo il criterio della rotazione biennale tra le stesse Organizzazioni Sindacali.

Spetta al Comitato di Presidenza di sovrintendere all’applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione.

Il Presidente presiede il Comitato di Gestione ed il Consiglio Generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica due anni salva la facoltà di sostituzione di cui al secondo comma dell’art. 13 del presente Statuto.

Art. 11 – Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è composto da 12 (dodici) membri nominati:

n. 6 (sei) dal Gruppo Costruttori Edili dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Messina;

n. 6 (sei) dalle Organizzazioni dei Lavoratori Fe.N.E.A.L. – UIL, F.I.L.C.A. – CISL, F.I.L.L.E.A. – CGIL della Provincia di Messina.

La partecipazione dell’Intersind nell’ambito delle rappresentanze di parte imprenditoriale è regolata da accordi tra l’A.N.C.E. e l’Intersind.

In caso di necessità i rappresentanti del Comitato di Gestione sono nominati dalle Associazioni Nazionali rispettive.

Art. 12 – Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da:

– 12 (dodici) componenti del Comitato di gestione;

– 3 (tre) componenti nominati dal Gruppo Costruttori Edili della Provincia di Messina;

– 3 (tre) componenti nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori rappresentate in Comitato di Gestione; Due dei posti di cui alle lettere b) e c) possono essere coperti da rappresentanti nominati da Organizzazioni diverse da quelle indicate nell’art. 11 alle condizioni e con le modalità previste dagli accordi stipulati tra le Associazioni nazionali di cui all’art. 2.

Art. 13 – durata dell’incarico

I membri del Comitato di Gestione durano in carica un biennio e si intendono riconfermati nella carica di biennio in biennio qualora dalle rispettive Associazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un mese prima dalla scadenza di ciascun biennio.

Qualora si rendessero vacanti, per qualsiasi causa, dei posti di Consigliere l’Associazione sindacale interessata dovrà provvedere alla nomina dei sostituti che avranno, per la durata della carica, l’anzianità dei Consiglieri sostituiti.

Anche in caso di vacanza di posti il Comitato di Gestione continuerà a funzionare.

Stesse norme valgono per i componenti del Consiglio Generale di cui alle lettere b) e c).

Art. 14 – Compiti del Comitato di Gestione e del Consiglio generale

Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere all’amministrazione e gestione della Cassa, compiendo gli atti necessari allo scopo.

In particolare il Comitato di Gestione:

– predispone il piano previsionale delle entrate e le uscite- in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni di cui all’art. 2 – nonché il bilancio consuntivo;

– delibera ed approva i regolamenti interni alla Cassa;

– delibera le forme di assistenza e previdenza di cui all’art. 4 del presente Statuto, in armonia con quanto stabilito dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni Nazionali di cui all’art. 2 del presente Statuto e con quanto stabilito dagli accordi Provinciali stipulati dalle Associazioni Provinciali di cui all’art. 2 del presente Statuto;

– vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi della Cassa;

– promuove e cura l’impiego dei fondi della cassa a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;

– provvede alla formazione ed all’amministrazione dei fondi di riserva relativi alle gestioni curate dalla Cassa, ed al Patrimonio della stessa, secondo le norme contenute nel presente Statuto;

– cura la propaganda a mezzo di pubblicazioni, promuove convegni e conferenze sul settore edile per diffondere tra i datori di lavoro e i lavoratori gli scopi ed il funzionamento della Cassa;

– cura la raccolta dei dati statistici, la loro illustrazione e pubblicazione;

– accorda pegni, ipoteche e consente iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d’ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari o nel G.L. del Debito Pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia delle ipoteche legali, transige e compromette in arbitri od amichevoli compositori, muove o sostiene liti o ne recede, appella o ricorre per revocazione o cassazione, offre, definisce e accetta i giuramenti, nomina procuratori speciali ed elegge domicili, acquista, vende e costruisce immobili;

- assume e licenzia il personale della Cassa e ne regola il trattamento economico;

– promuove provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa;

– svolge tutte le altre attività ad esso demandate dal presente Statuto.

Spetta al Consiglio generale di:

– esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;

– approvare il bilancio consuntivo della Cassa;

– decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti datori di lavoro o lavoratori, in materia di contributi e prestazioni.

 

Art. 15 – Commissioni

Il Comitato di Gestione della cassa Edile può istituire quelle Commissioni – formate da suoi componenti – necessarie per eseguire particolarmente le attività svolte e da svolgere dalla cassa medesima.

Art. 16 – Convocazioni

Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente una volta al bimestre e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal Comitato di Presidenza, da almeno sei membri del Comitato di gestione o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Comitato di gestione è fatta mediante avviso scritto da recapitare almeno cinque gironi prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto e la convocazione può avvenire anche per telefono o altra formalità.

Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Il Direttore della Cassa assiste alle riunioni con voto consultivo e ne è il Segretario.

Le stesse norme valgono anche per il Consiglio generale, salvo per quanto riguarda il primo comma del presente articolo, essendo la periodicità delle relative riunioni stabilita in relazione agli adempimenti statutariamente rimessi al Consiglio stesso.

Art. 17 – Deliberazioni

Per la validità delle adunanze del Comitato di Gestione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Il Consiglio Generale delibera con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale partecipano i sindaci senza voto deliberativo.

Art. 18 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri di cui due designati rispettivamente dall’Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’art. 2.

Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto di comune accordo, tra gli iscritti all’Albo dei Revisori ufficiali dei conti. In mancanza d’accordo la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.

Le competenti Organizzazioni di cui al primo comma, designano inoltre, due sindaci supplenti (uno l’associazione Imprenditoriale ed uno le Organizzazioni dei lavoratori), destinati a sostituire, all’occorrenza, i sindaci effettivi di rispettiva designazione.

Art. 19 – Attribuzione dei Sindaci

I sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili. Il Collegio dei Sindaci rivede il bilancio consuntivo della Cassa Edile per controllarne la corrispondenza nei registri contabili.

Il Collegio si riunisce ordinariamente ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritiene opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne fa richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Ad essi si applicano le disposizioni dell’art. 13 del presente Statuto.

Ai membri del Collegio Sindacale compete la corresponsione di un compenso, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione.

Titolo III

PERSONALE ED AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO SOCIALE - BILANCI

 

Art. 20 – Personale della Cassa

A reggere gli uffici della Cassa, assicurandone l’esatto funzionamento, il Comitato di Gestione nomina un Direttore le cui mansioni ed attribuzioni sono stabilite dal Comitato di gestione stesso.

Il Comitato di gestione fissa in sede di regolamento interno della cassa i requisiti necessari per poter ricoprire la carica di Direttore.

Per le assunzioni ed i licenziamenti del personale valgono le disposizioni dell’art. 14 del presente Statuto.

Art. 21 – Patrimonio

Il Patrimonio della Cassa è costituito:

– dai beni immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà della cassa;

– gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

– le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopi di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni riguardanti specifiche assistenze gestite dalla Cassa;

– dalle altre somme che per qualsiasi titolo vengono in possesso dalla Cassa.

Art. 23 – Prelevamenti e spese

Alle spese di gestione la Cassa farà fronte con le entrate di cui all’art. precedente.

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario e straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l’erogazione ed il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente nel rispetto della pariteticità della rappresentanza sindacale, previa firma del Direttore della Cassa.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente ed il Vice Presidente debbono in ogni caso farsi sostituire, agli effetti del presente articolo, con delega scritta ad altro componente del Comitato di Gestione, rispettivamente, fra quelli nominati dalla Associazione Imprenditoriale territoriale e fra quelli nominati Sindacati territoriali dei lavoratori.

Art. 24 - Esercizi finanziari e bilanci

Gli esercizi finanziari della Cassa hanno inizio il primo ottobre di ogni anno e terminano il 30 settembre dell’anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio finanziario il Comitato di Gestione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi, riguardanti le singole gestioni della Cassa, i quali debbono rispecchiare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale.

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Cassa.

Detti bilanci consuntivi stessi - situazione patrimoniale e rendiconto economico - accompagnati dalla relazione della Presidenza della Cassa Edile e dalla relazione del Collegio sindacale e corredati in ogni caso dai dati analitici richiesti dalle componenti Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, alle quali compete la nomina dei componenti il Comitato di Gestione, debbono essere inviati alle Organizzazioni medesime, perché le stesse si incontrino al fine di esprimere le loro valutazioni al riguardo, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.

Ricevuto il suddetto verbale il Presidente della Cassa Edile ne darà lettura al Comitato di Gestione in occasione della sua prima riunione.

I piani previsionali, che debbono contenere una previsione sufficientemente esatta delle entrate e delle uscite dell’esercizio finanziario cui riferiscono, debbono essere predisposti dal Comitato di Gestione e sottoposti all’esame e alla valutazione del Consiglio Generale entro il 31 Dicembre dell’anno precedente rispetto a quello cui si riferiscono.

Anche i piani previsionali, come quelli consuntivi, debbono essere trasmessi alle Organizzazioni sindacali predette entro il termine di trenta giorni dalla loro approvazione.

Titolo IV

DISPOSIZIONI VARIE

 

Art. 25 - Liquidazione

La messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta con accordo fra le Organizzazioni territoriali di cui all’art. 2 su conforme decisione congiunta delle Associazioni Nazionali di cui all’art. 2.

Nell’ipotesi di messa in liquidazione delle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorsi 12 mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Messina.

Le Organizzazioni predette determinano, all’atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l’operato.

E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio della Cassa, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

In caso di disaccordo, tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Presidente del Tribunale.

Art. 26 - Modifiche dello Statuto

Qualunque modifica del presente Statuto deve essere deliberata dal Comitato di Gestione della Cassa, sentito il parere delle Associazioni stipulanti, le quali sono tenute ad esprimerlo entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 27 - Norme di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

Norma transitoria

Le modifiche statutarie entrano in vigore il 22 dicembre 1998.

Il bilancio consuntivo relativo all’esercizio finanziario in corso alla data di adozione delle modifiche statutarie sarà approvato dal Comitato di Gestione.